Una nuova sentenza del Tribunale ordinario dell’Aquila, pronunciata nel 2026, riaccende l’attenzione sulla validità dei titoli accademici rilasciati dall’Università Popolare degli Studi di Milano e sulla loro spendibilità nell’ambito delle professioni regolamentate. La decisione si aggiunge a precedenti pronunciamenti giudiziari e disciplinari che contribuiscono a chiarire la posizione dell’istituzione nel panorama dell’istruzione superiore internazionale.
La controversia nasce dall’azione di un cliente contro il proprio avvocato, accusato di aver esercitato la professione utilizzando un titolo conseguito presso l’Università Popolare degli Studi di Milano, ritenuto falso o privo di valore legale. Il Tribunale ha respinto integralmente le richieste di restituzione dei compensi e risarcimento dei danni, precisando che la mancata appartenenza di un’istituzione al sistema universitario italiano non comporta automaticamente la falsità dei titoli rilasciati né l’illegittimità dell’attività professionale svolta.
Nella motivazione viene richiamata la presa d’atto ministeriale prot. n. 313/11 del 14 ottobre 2011, relativa alla posizione dell’Università Popolare degli Studi di Milano nell’ambito dell’istruzione superiore internazionale. A questa documentazione si aggiunge l’iscrizione dell’istituzione all’Anagrafe Nazionale delle Ricerche, attestata dal Ministero già nel 2007 con l’attribuzione di un codice identificativo definitivo. Si tratta di atti amministrativi significativi per ricostruire la posizione dell’ente, pur non equivalendo, di per sé, all’accreditamento come università legalmente riconosciuta nell’ordinamento italiano.
La sentenza richiama inoltre due precedenti del 2024: la decisione n. 92/2024 del Giudice di Pace di Ravenna, che ha annullato una sanzione relativa all’utilizzo del titolo di dottore da parte di un diplomato dell’Università Popolare degli Studi di Milano, e la deliberazione n. 229/2023 del Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense di Firenze, che ha disposto l’archiviazione di un esposto riguardante l’utilizzo di una qualificazione accademica da parte di un avvocato. Il Tribunale dell’Aquila considera tali provvedimenti elementi documentali rilevanti, pur precisando che non hanno efficacia vincolante nella controversia esaminata.
Un ulteriore riferimento è rappresentato dalla Convenzione di Lisbona del 1997, ratificata dall’Italia con legge n. 148/2002, che disciplina il riconoscimento delle qualifiche dell’istruzione superiore. La Convenzione favorisce la mobilità accademica internazionale, senza tuttavia introdurre un’equipollenza automatica tra titoli esteri e lauree italiane.
Particolare importanza assume il passaggio relativo agli ordini professionali. Il giudice rileva che l’avvocato convenuto risultava regolarmente iscritto all’Albo di Milano e che non era stato dimostrato alcun provvedimento di annullamento dell’abilitazione o di cancellazione. La contestazione del percorso universitario non poteva pertanto sostituire le valutazioni riservate agli organismi competenti. Ciò non significa che i titoli dell’Università Popolare consentano automaticamente l’accesso alle professioni regolamentate, per il quale restano necessari i requisiti e gli eventuali riconoscimenti previsti dalla legge.
La pronuncia dell’Aquila rappresenta dunque un nuovo riferimento nel dibattito sul valore dei titoli dell’Università Popolare degli Studi di Milano. Il principio affermato è chiaro: un titolo non automaticamente riconosciuto nell’ordinamento universitario italiano non può, per questa sola ragione, essere considerato falso o inesistente, né può determinare automaticamente l’invalidità di una posizione professionale regolarmente acquisita. La sua concreta spendibilità rimane invece subordinata alle norme applicabili e alle verifiche delle autorità competenti.
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